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Decreto 185/2007 RAEE |
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| Dal 20 novembre 2007, con l'entrata in vigore del D.M. 185/2007, il produttore e l'importatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi del sistema, per poter immettere sul mercato dette apparecchiature, è tenuto all'iscrizione al Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso la Camera di Commercio di competenza , ed il termine previsto per l'iscrizione al Registro scadrà il 18 febbraio 2008. |
| Cosa significa RAEE ? |
| RAEE significa Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica ed
Elettronica, che in lingua inglese è WEEE (Waste of Electric and Electronic
Equipment). Quindi il RAEE è un rifiuto generato dalle apparecchiature, dagli strumenti e dai dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, ovvero: · Grandi elettrodomestici · Piccoli elettrodomestici · Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni · Apparecchiature di consumo · Apparecchiature di illuminazione · Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) · Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero · Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) · Strumenti di monitoraggio e di controllo |
| Chi sono i soggetti obbligati (Art.3, Decreto RAEE ) ? |
| Il Produttore Il Produttore è colui che fabbrica, assembla e vende in Italia gli AEE recanti il proprio marchio oppure vende in Italia gli AEE prodotti di altri fornitori ed immette per primo in Italia un AEE e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, ovvero: - importa un AEE da un qualsiasi paese e lo vende in Italia; Per la normativa RAEE, chi immette sul mercato italiano gli AEE che recano il proprio marchio , anche se sono fabbricati in Italia o che ha importato direttamente è considerato un "produttore".. Il Distributore o Rivenditore è colui che da ultimo nella catena commerciale, vende apparecchiature elettriche ed elettroniche gli AEE all'utente finale o altre figure commerciali. |
| Quali sono gli adempimenti di legge a carico di RMS INT'L ? |
| RMS INT'L dovrà fare in modo che a partire dal 1°settembre 2007 tutte le AEE introdotte nel mercato italiano rechino il simbolo il simbolo del
"cassonetto barrato" (vedasi fig.1) in modo chiaro e indelebile, oltre alle informazioni per l'utente contenute nelle istruzioni
(vedasi fig.2). A far si che siano riconoscibili quei prodotti che dovranno essere soggetti a raccolta separata. Inoltre RMS INT'L si fa carico dei costi dell'operazione: Tuttavia , sebbene la legge prevede la responsabilità finanziaria della RMS INT'L per la gestione dei RAEE, anche l'utente, è coinvolto nella gestione dell' AEE domestica, e nel momento in cui vorrà disfarsene, potrà: - conferirla gratuitamente presso il Centro di Raccolta pubblico (CdR) del proprio Comune (ovvero alla "piattaforma ecologica"); - consegnarla al distributore/rivenditore in cambio dell'acquisto di una apparecchiatura nuova, equivalente per funzioni |
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La Gestione RAEE di RMS INT'L : |
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Per la gestione dei RAEE IT sul territorio italiano, RMS INTERNATIONAL Srl ha aderito al consorzio
EcoSol. Con decorrenza 1° febbraio 2008, sulle fatture RMS INTERNATIONAL Srl esporrà l'eco-contributo RAEE (ECR) - assolto - nella misura stabilita dalla normativa.
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Informazione agli utenti Riportato nelle istruzioni:
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