Decreto 185/2007 RAEE 
Il Decreto 185/2007 RAEE , che cos'è ?

Dal 20 novembre 2007, con l'entrata in vigore del D.M. 185/2007, il produttore e l'importatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi del sistema, per poter immettere sul mercato dette apparecchiature, è tenuto all'iscrizione al Registro dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche  presso la Camera di Commercio di competenza , ed il termine previsto per l'iscrizione al Registro scadrà il 18 febbraio 2008.
Cosa significa RAEE ?
RAEE significa Rifiuto di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica, che in lingua inglese è WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment).
Quindi il RAEE è un rifiuto generato dalle apparecchiature, dagli strumenti e dai dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, ovvero:
· Grandi elettrodomestici
· Piccoli elettrodomestici
· Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
· Apparecchiature di consumo
· Apparecchiature di illuminazione
· Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
· Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
· Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
· Strumenti di monitoraggio e di controllo
Chi sono i soggetti obbligati (Art.3, Decreto RAEE ) ?
Il Produttore

Il Produttore è colui che fabbrica, assembla e vende in Italia gli AEE recanti il proprio marchio oppure vende in Italia gli AEE prodotti di altri fornitori ed immette per primo in Italia un AEE e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza, ovvero:
- importa un AEE da un qualsiasi paese e lo vende in Italia;

Per la normativa RAEE, chi immette sul mercato italiano gli AEE che recano il proprio marchio , anche se sono fabbricati in Italia o che ha importato direttamente è considerato un "produttore"..

Il Distributore o Rivenditore è colui che da ultimo nella catena commerciale, vende apparecchiature elettriche ed elettroniche gli AEE all'utente finale o altre figure commerciali.
Quali sono gli adempimenti di legge a carico di RMS INT'L ?
RMS INT'L dovrà fare in modo che a partire dal 1°settembre 2007 tutte le AEE introdotte nel mercato italiano rechino il simbolo il simbolo del  "cassonetto barrato"  (vedasi fig.1) in modo chiaro e indelebile, oltre alle informazioni per l'utente contenute nelle istruzioni (vedasi fig.2).
A far si che siano riconoscibili quei prodotti che dovranno essere soggetti a raccolta separata.
Inoltre RMS INT'L si fa carico dei costi dell'operazione:
Tuttavia , sebbene la legge prevede la responsabilità finanziaria della RMS INT'L per la gestione dei RAEE, anche l'utente, è coinvolto nella gestione dell' AEE domestica, e nel momento in cui vorrà disfarsene, potrà:

-  conferirla gratuitamente presso il Centro di Raccolta pubblico (CdR) del proprio Comune (ovvero alla "piattaforma ecologica");
- consegnarla al distributore/rivenditore in cambio dell'acquisto di una apparecchiatura nuova, equivalente per funzioni

La Gestione RAEE di RMS INT'L :

Per la gestione dei RAEE IT sul territorio italiano, RMS INTERNATIONAL Srl ha aderito al consorzio EcoSol.

Per maggiori informazioni consultate il sito web del consorzio www.consorzioecosol.it
Conformemente al Decreto, RMS INT'L appone su i propri prodotti (AEE) il simbolo del cassonetto barrato ( vedasi fig.1) ed i relativi adempimenti di legge sono riportati sul libretto di istruzioni (vedasi fig.2).
Al fine di garantire la filiera distributiva fino all'utente finale, i costi di gestione dei RAEE che RMS INTERNATIONAL Srl sosterrà, saranno esposti in fattura ed assolti in modo virtuale, senza alcun ulteriore addebito e/o incremento del prezzo unitario del prodotto/apparecchio.

I costi di gestione dei RAEE che RMS INTERNATIONAL Srl sosterrà, non andranno a formare il costo finale di vendita, ed in sostanza il prezzo unitario del prodotto venduto rimarrà invariato, e , salvo successivi mutamenti, sarà assorbito nei costi generali e la gestione amministrativa ed informatica, rimarrà per il momento immutata.

Con decorrenza 1° febbraio 2008, sulle fatture RMS INTERNATIONAL Srl esporrà l'eco-contributo RAEE (ECR) - assolto - nella misura stabilita dalla normativa.

fig. 1

Informazione agli utenti
Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata".
Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al punto vendita contro l'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997.

Riportato nelle istruzioni:

fig.2